Il Parlamento Europeo approva la legge per il ripristino della natura

I Paesi dell’UE dovranno ripristinare almeno il 30% degli habitat in cattive condizioni entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050, dovranno, inoltre, garantire che le zone ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo e adottare piani nazionali di ripristino che indichino nel dettaglio in che modo intendono raggiungere gli obiettivi.

A fronte di pur significativi risultati positivi delle politiche e delle misure per la conservazione della natura, diverse valutazioni sullo stato delle specie e degli habitat nell’UE mostrano risultati allarmanti. Uno studio dell’Agenzia Europea dell’Ambiente pubblicato nel 2020 ha rivelato che solo il 15% degli habitat—ossia gli ambienti naturali in cui un animale o una pianta vive o conduce una parte dell’intero ciclo vitale—presenti nell’UE ha un buono stato di conservazione, mentre l’81% ha uno stato di conservazione inadeguato (45%) o cattivo (36%). Inoltre, il 9% degli habitat che presentano uno stato di conservazione sfavorevole mostra trend di miglioramento, mentre il 36% mostra tendenze al deterioramento. 

Esistono anche molte valutazioni con stato di conservazione e trend sconosciuti, palesando le significative lacune nella conoscenza, soprattutto per specie e habitat marini. Ciò indica che è necessario condurre ulteriori sforzi per raccogliere conoscenze e invertire le tendenze attuali a beneficio della natura, delle persone, del clima e dell’economia.

Le foreste, tra i diversi tipi di habitat, mostrano le tendenze in maggior miglioramento. Viceversa, il maggior numero di tendenze al deterioramento riguarda i prati e i pascoli, gli habitat dunali, le torbiere, gli acquitrini e le paludi.

Oltre un quarto delle specie presenta un buono stato di conservazione, ovvero un aumento del 4% rispetto al periodo di riferimento precedente (2007-2012). I rettili e le piante vascolari presentano la percentuale più alta di buono stato di conservazione.

Mentre il 6% delle specie con uno stato di conservazione sfavorevole mostra una tendenza al miglioramento, il 35% mostra una tendenza al peggioramento.

Di fronte a questo scenario, nel 2020 la Commissione Europea ha presentato la prima bozza della Regolamento europeo per il ripristino della natura, che dopo un lungo e complicato percorso, è stata approvata lo scorso 27 febbraio dal Parlamento dell’Unione Europea, con 329 voti favorevoli, 275 contrari e 24 astensioni. 

Il 17 giugno 2024 il Regolamento Ue per il ripristino della natura è stato approvato in via definitiva. Il 18 agosto è entrato ufficialmente in vigore.

Il Regolamento mira a garantire il ripristino degli ecosistemi degradati in tutti i Paesi dell’UE e al tempo stesso contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di clima e biodiversità e migliorare la sicurezza alimentare. Per conseguire gli obiettivi fissati dall’UE, entro il 2030 gli Stati membri dovranno ripristinare il buono stato di salute di almeno il 30% degli habitat (foreste naturali o piantate, praterie, torbiere, zone umide, fiumi, laghi, dune costiere, …) che attualmente versano in uno stato di conservazione cattivo o inadeguato. Questa percentuale dovrà poi raggiungere il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050. 

Inoltre, ogni Paese membro dell’UE dovrà adottare un proprio piano nazionale di ripristino della natura, che indichi nel dettaglio gli strumenti, inclusi quelli finanziari, con cui intendono raggiungere gli obiettivi.

Ogni Paese dovrà decidere, anche con il supporto della comunità scientifica, a quali habitat dare priorità negli interventi di ripristino, anche se il Regolamento specifica che fino al 2030 la priorità andrà accordata ai siti della rete Natura 2000, ossia alle aree protette secondo la Direttive Habitat e la Direttiva Uccelli, che rappresentano ormai un quinto del territorio nazionale e un quinto del territorio dell’Unione Europea. I Paesi dell’UE sono chiamati a garantire che le zone ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo. 

  • Per migliorare la biodiversità negli habitat agricoli, i paesi dell’UE dovranno registrare progressi in almeno due di questi tre indicatori:
  • Numerosità delle specie e delle popolazioni di farfalle comuni;
  • percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità (come le fasce tampone, i terreni a riposo all’interno di piani rotazione, siepi, alberi singoli o gruppi di alberi, filari arborei, margini dei campi, fossati, ruscelli, zone umide, terrazze, muretti in pietra, piccoli stagni ed elementi culturali;
  • gli stock di sostanza organica e quindi di carbonio organico nei terreni coltivati. 

Inoltre i Paesi dovranno anche adottare misure per migliorare l’indicatore sull’avifauna, dato che gli uccelli tipici delle ree agricole sono un ottimo indicatore dello stato di salute generale della biodiversità.

Poiché la gestione delle torbiere a fini conservativi sono una delle soluzioni più economiche per ridurre le emissioni nel settore agricolo, i paesi dell’UE dovranno ripristinare almeno il 30% delle torbiere drenate entro il 2030 (almeno un quarto dovrà essere riumidificato), il 40% entro il 2040 e il 50% entro il 2050 (con almeno un terzo riumidificato). La riumidificazione continuerà a essere volontaria per agricoltori e proprietari terrieri privati.

Come richiesto dal Parlamento, la legge prevede un blocco di emergenza che, in circostanze eccezionali, consentirà di sospendere gli obiettivi relativi agli ecosistemi agricoli, qualora questi obiettivi riducano la superficie coltivata al punto da compromettere la produzione alimentare e renderla inadeguata ai consumi dell’UE. 

La legge impone anche di registrare una tendenza positiva in diversi indicatori che riguardano gli habitat forestali (per esempio la presenza di legno morto e formazioni forestali ad alta diversità di specie) e di piantare tre miliardi di alberi. Gli Stati membri dovranno inoltre ripristinare almeno 25.000 km di fiumi, trasformandoli in fiumi a scorrimento libero, e garantire che non vi sia alcuna perdita netta né della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, né di copertura arborea urbana.

Questa legge risponde alle aspettative dei cittadini in materia di protezione e ripristino di biodiversità, paesaggio e oceani di cui alla proposta 2, paragrafi 1, 3, 4 e 5, delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa.

di Redazione

Agosto 2024

(Fonte sito ISPRA)

Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale